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La Donazione Modale

  • 17/05/2024

Il legislatore consente l’apposizione di un onere a carico del beneficiario di una donazione. Questo modo donativo viene espressamente previsto dagli articoli 793-794 del Codice civile e coincide, da un punto di vista definitorio, con l’onere del negozio testamentario. Con l’apposizione di un onere il donate costituisce un peso a carico del donatario che può consistere sia nell’erogazione, di tutto o una parte, del bene donato per un dato scopo, sia nel compimento di un’azione a favore del donante o di un terzo. Il donatario è, quindi, soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, poiché il modo donativo entra nell’ampia formula dell’art. 1173 c.c. indipendentemente dal fatto che sia qualificato come negozio autonomo o elemento accessorio. Infatti, la dottrina tradizionale qualifica la natura giuridica dell’onere come un elemento accessorio nel senso che l’onere rappresenta una volontà subordinata alla volontà principale diretta alla produzione dell’effetto giuridico della donazione. La dottrina maggioritaria più moderna, invece, qualifica la natura giuridica del modo donativo come negozio autonomo, facendo riferimento alle disposizioni in materia di accrescimento (cfr. art. 773 c.c.): nel caso di una pluralità di donatari non si tratta di un'unica donazione, ma tante proposte di donazioni quanti sono i donatari. Se uno dei donatari non accetta la donazione, l’onere deve essere adempiuto integralmente dal donatario che accetta. In altri termini, il modus donativo ha natura di negozio autonomo, ancorché collegato alla donazione stessa, poiché è idoneo a trasferirsi a carico di un solo donatario.

Come per il negozio testamentario si considera non apposta l’onere illecito o impossibile, ma se ne ha costituito il solo motivo determinante rende nulla la donazione (cfr. art. 794 c.c.) Tuttavia, nell’ambito dell’impossibilità, la nullità si estende solo all’ipotesi dell’impossibilità originaria e non all’impossibilità sopravvenuta. In questo secondo caso il donatario onerato è liberato dall’obbligazione nascente dal “modus donandi”. La ragione di ciò risiede nel fatto che il concetto di nullità nel nostro ordinamento attiene solo al momento genetico del negozio giuridico e mai a quello funzionale.  

Il contenuto dell’onere può essere il più ampio, consentito dall’ordinamento, dato che si tratta di un rapporto obbligatorio in senso tecnico. In conseguenza il modus donativo può consistere in un dare, un fare od anche in un non fare a favore del donante, del donatario stesso, o di terzi. Qualora il donatario onerato non adempia, il donante e qualsiasi interessato possono chiedere l’adempimento ai sensi dell’art. 793, comma 3, c.c. Una parte della dottrina interpreta “qualsiasi interessato” in senso letterale, nel senso che ogni soggetto, anche con un interesse meramente morale, può chiedere l’adempimento dell’onere. Altra parte della dottrina consente ai terzi interessati di chiedere l’adempimento solo nel caso in cui i beneficiari siano persone indeterminate. Se la prestazione da parte del donatario supera il valore della donazione stessa, è tenuto all’adempimento solo nei limiti del valore della cosa donata (cfr. art. 793 c.c.). Nel caso in cui determinati eventi incidano sull’ rapporto originario tra valore dell’oggetto della donazione e valore dell’oggetto dell’onere, si ritiene che il momento temporale da prendere in considerazione sia quello dell’esecuzione dell’onere. Lo stesso articolo 793 ultimo comma, c.c. prevede anche la possibilità della risoluzione della donazione, per inadempimento dell’onere, se previsto con apposita clausola. Il mero fatto che l’onere abbia costituito motivo determinante per la donazione, senza espressa previsione della clausola, non comporta la automatica risoluzione della donazione. Infine, la clausola di risoluzione non opera nel caso di impossibilità sopravvenuta, poiché quest’ultima comporta l'estinzione dell'obbligazione modale. Di conseguenza la donazione resta pienamente valida ed efficace come donazione “pura”.  

Come già accennato, il beneficiario dell’onere può essere anche un terzo. La dottrina discute quale sia la natura giuridica di questa figura. Prevale la tesi che ritiene che si tratta di una donazione indiretta, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 809 c.c. e, in particolare, la disciplina della revocazione per ingratitudine e sopravvivenza dei figli.

Di recente la Corte di cassazione (Cassazione, 4 aprile 2024, n. 8875) ha precisato che la donazione modale a favore di un terzo beneficiario può costituire una donazione indiretta se il modus è caratterizzato dallo spirito di liberalità da parte del donante verso il terzo. Nella fattispecie presa in considerazione dalla Suprema corte la madre donava una farmacia al figlio, richiedendogli di pagare al padre 500.000 euro in 10 rate annuali. La Corte sottolineava che l'intenzione donativa della madre a favore del proprio coniuge emergeva chiaramente dall'atto e pertanto qualificava l'attribuzione come liberalità indiretta. Di conseguenza l’aliquota e la franchigia per l’imposta di donazione devono essere calcolati in base al rapporto di parentela tra donante e terzo beneficiario dell’onere.