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Le Startup innovative: requisiti e costituzione.

  • 22/04/2021

Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova qualifica societaria caratterizzata da innovatività ed alto valore tecnologico: la Startup innovativa.

La definizione di Startup innovativa è contenuta nell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, secondo il quale la Startup innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che, inoltre, possiede i requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo[1].

Principalmente, l’articolo 25 prevede che la start-up innovativa:

  • non debba essere costituita da più di sessanta mesi;
  • sia residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea. In tale ultimo caso la società dovrà istituire una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • non distribuisca utili per il termine sopra indicato, e non abbia in precedenza distribuito utili;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a cinque milioni di euro;
  • abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sia costituita mediante un’operazione di fusione, scissione, ovvero a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Si ritiene, invece, ammissibile che la società acquisti la qualifica di start-up innovativa mediante un’operazione di trasformazione, come chiarito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico[2];
  • sia in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 25, secondo comma, lettera h)[1].

Per quanto attiene il requisito temporale (sessanta mesi decorrenti dalla data di costituzione), è possibile, quindi, che la qualifica di start-up innovativa sia acquisita:

  • da una società di nuova costituzione. In tal caso la qualifica sarà assunta per un periodo massimo di sessanta mesi dalla data di costituzione;
  • da una società già costituita. In tale ipotesi, fermo restando che la società non dovrà essere costituita da più di sessanta mesi, la qualifica sarà assunta fino alla scadenza di tale periodo.

La ratio di questo ridotto arco temporale va ricollegato allo scopo del legislatore di favorire unicamente la costituzione e la fase iniziale delle società ad alto valore tecnologico, mediante una serie di agevolazioni e deroghe applicabili solo in questa prima fase dell’attività di impresa.

Tra le tante agevolazioni riguardanti le Startup innovative, quella che interessa maggiormente l’attività notarile è la deroga alla disciplina societaria del codice civile recata dall’articolo 26 del D.L. n. 179/2012[3].

L’articolo 26, infatti, deroga la normativa codicistica delle società di capitali come segue:

  • nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo può essere posticipato al secondo esercizio successivo, in deroga agli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, c.c..
  • nel caso di perdite superiori ad un terzo, che comportino anche la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, le Startup innovative, in deroga agli articoli 2447 o 2482-ter, c.c., possono, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo, senza che operi la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, n. 4), c.c.;
  • le Startup innovative costituite nella forma di società a responsabilità limitata possono emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, possono liberamente determinarne il contenuto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, c.c. (ad esempio, emettere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale);
  • le quote di partecipazione di Startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del D.L. n. 179/2012;
  • il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 c.c. per le società a responsabilità limitata non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizio anche professionali;
  • le Startup innovative costituite nella forma di società a responsabilità limitata possono emettere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera di servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci;
  • è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

 

Stante quanto sopra, è opportuno fare alcune precisazioni in merito alle conseguenze derivanti dalla perdita della qualifica di start-up innovativa in seguito alla scadenza del requisito temporale di sessanta mesi previsto dall’articolo 25, secondo comma, D.l. n. 179/2012, e comunque in tutte le ipotesi di sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Difatti, in tali ipotesi le nuove operazioni societarie non saranno più disciplinate dalla normativa speciale di cui al D.L. n. 179/2012, mentre alcune delle precedenti operazioni societarie deliberate in forza della disciplina speciale continueranno a produrre effetti sulla base di detta disciplina. Si faccia l’esempio di una start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata che abbia emesso quote di partecipazione dotate di diritti “diversi” ai sensi dell’articolo 26, comma secondo, D.L. 179/2012: in tale ipotesi si ritiene che le categorie di quote continueranno ad essere disciplinate secondo tale ultimo articolo.

Si evidenzia, inoltre, che la sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge comporta la cancellazione della start-up innovativa dalla sezione speciale del Registro delle Imprese e la contestuale iscrizione nella sezione ordinaria.

Il Decreto Crescita 2.0 ha disciplinato anche la start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), affermando, all’art. 25, quarto comma, che “ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Ciò significa che una società di capitali, potrà essere qualificata start-up innovativa anche se abbia quale oggetto sociale esclusivo l’esercizio di un’attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità al D.Lgs. n. 112/2017.  L’introduzione delle SIAVS, però, ha creato problemi di compatibilità con la disciplina dell’impresa sociale recata dal citato D.Lgs. n. 112/2017, e soprattutto sorge il dubbio se le start-up innovativa possano essere iscritte contestualmente sia nella sezione speciale delle start-up innovative sia in quella delle imprese sociali. Ovviamente il problema, si pone solo durante il periodo massimo di sessanta mesi di applicabilità della disciplina della start-up innovativa, alla scadenza del quale troverà applicazione unicamente la disciplina dell’impresa sociale, previo adeguamento dello statuto alle disposizioni recate dal D. Lgs. 112/2017.

Senza analizzare i problemi di compatibilità, si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale del Terzo Settore, ha espresso l’impossibilità di cumulare la qualifica di start-up innovativa con quella di impresa sociale, sottolineando che le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo Settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi[4].

 

Passando al procedimento di costituzione della start-up innovativa, bisogna dare adeguato conto ai decreti di attuazione della disciplina di start-up innovativa approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29 marzo 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 17 febbraio 2016[5], ha stabilito, in deroga all’articolo 2643 c.c., che i contratti di società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, devono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., in conformità ad un modello standard allegato al citato decreto. Per il procedimento di sottoscrizione non è richiesta nessuna autentica di firma e, per di più, è espressamente previsto che l’eventuale atto sottoscritto in maniera diversa non è iscrivibile nel Registro delle Imprese.

Ad ogni modo, la dottrina prevalente e la prassi consolidata hanno ovviamente ritenuto possibile la costituzione mediante atto pubblico notarile al fine di effettuare un vero e proprio filtro di legalità.

Va sottolineato che, il Mise, in data 28 ottobre 2016, ha adottato un ulteriore decreto[6] avente ad oggetto l’approvazione di un modello standard per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. La procedura formale ricalca totalmente quella prevista nel precedente decreto (sottoscrizione digitale, nessuna autentica di firma, mancata iscrivibilità di atti sottoscritti in forma diversa), ma in tal caso è applicabile anche alle modifiche statutarie necessarie per il riconoscimento della qualifica di start-up innovativa, nonchè per tutte le ulteriori modifiche statutarie che saranno adottate durante il mantenimento della qualifica di start-up innovativa.  

In altri termini, le procedure sopra descritte consentono alle start-up innovative di iscriversi presso l’apposita sezione del registro delle imprese, nonché di operare modifiche statutarie, senza alcun tipo di controllo, se non quello documentale a carico del Registro delle Imprese.

I decreti del Mise, quindi, in una prospettiva di semplificazione, hanno introdotto un procedimento opposto rispetto a quello recato dal codice civile, ove è previsto che la costituzione delle società di capitali debba avvenire mediante l’atto pubblico notarile ed essere sottoposta al controllo omologatorio del Notaio ai fini della successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

È d’uopo precisare che i decreti del Mise fanno espresso riferimento solo alle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, mentre nulla è stato derogato per le start-up  in forma di società per azioni e in accomandita per azioni.

Va, altresì, evidenziato che nel corso degli anni si è sempre addivenuti alla costituzione mediante atto pubblico notarile al fine di garantire la corretta nascita delle società in questione.

In tale contesto, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29 marzo 2021, che in accoglimento del ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, ha ritenuto illegittimi i menzionati decreti del Mise. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che i decreti, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto quella "esclusivamente informatica", escludono - illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge - l'altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione "per atto pubblico". Inoltre, tali procedure non permettono una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e degli obblighi fiscali relativi alla registrazione degli atti, nonchè non consentono un controllo preventivo sulla liceità, legittimità, validità ed efficacia dei patti e clausole contenute nello statuto sociale.

Tale controllo, infatti, potrebbe essere effettuato unicamente ed esclusivamente dal Notaio, quale soggetto idoneo e deputato allo scopo omologatorio.

A fronte della pronuncia del Consiglio di Stato, la costituzione di una start-up innovativa dovrà necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico notarile, secondo le disposizioni previste dal codice civile, essere sottoposta al controllo omologatorio da parte del Notaio, e successivamente iscritta nella sezione speciale del competente Registro delle Imprese.

Difatti, presupposto indispensabile per l’applicabilità dell’intera disciplina prevista per le start-up innovative è l’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita ai sensi dell’articolo 25, ottavo comma, D.l. n. 179/2012.

Di conseguenza, al fine di rispettare i requisiti di legge richiesti in sede di costituzione di una start-up innovativa, saranno necessari i seguenti elementi: 

  • denominazione;
  • sede;
  • durata;
  • oggetto sociale esclusivo di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • capitale sociale e sua ripartizione tra i soci;
  • fotocopia degli assegni circolari che saranno predisposti a favore della costituenda società, comprovanti l’avvenuto versamento di almeno il 25% del capitale sociale. Diversamente, qualora la new.co fosse costituita da un unico socio, il capitale dovrà essere interamente versato;
  • fotocopia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soci;
  • organo amministrativo. Qualora il legale rappresentante non fosse uno dei soci, occorrerà anche copia del documento di riconoscimento e codice fiscale della persona nominata.

 

Invece, ai fini dell’iscrizione della costituenda società nella sezione speciale del Registro delle Imprese, saranno necessari i seguenti documenti:

 

-      obbligo di inizio attività (non necessario in caso di società già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese);

-      sito Internet;

-      dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa ai sensi dell’articolo 25, nono comma, D.l. n. 179/2021;

-      relazione dell’organo amministrativo in cui viene descritto dettagliatamente il prodotto e il motivo della sua innovazione e, qualora il requisito fosse il primo indicato dall’articolo 25, comma secondo, lettera h), numero 1), D.l. n. 179/2012, dovrà essere necessariamente indicato che “le spese di ricerca e sviluppo per il primo esercizio ammontano ad euro pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione”;

-      dichiarazione veridicità elenco soci (non necessario in caso di società già iscritta);

-      dichiarazione di impegno per spese in ricerca e sviluppo.

 

In caso di società già costituita, sarà inoltre necessario procedere ad un adeguamento dello statuto sociale in conformità ai requisiti di legge previsti dall’articolo 25 del D.l. n. 179/2012, il cui verbale societario dovrà essere redatto per atto pubblico notarile ai fini dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

Per quanto attiene agli adempimenti sopra descritti, si fa presente che, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 il Ministro dello Sviluppo Economico, il giorno 8 aprile 2021, ha incontrato i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato al fine di porre le basi per l’implementazione di una piattaforma online già creata dal Notariato e rendere più fruibili tutti gli adempimenti per le start-up innovative, garantendo, al tempo stesso, tutti gli standard di sicurezza, dagli statuti alla correttezza delle procedure.

Pertanto, la costituzione di una start-up innovativa rende imprescindibile la consulenza di un Notaio e la forma dell’atto pubblico notarile, che garantirà il filtro di legalità, il compimento di tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, al fine dell’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese competente ed il conseguimento della qualifica di start-up innovativa.

 

[1]Si riporta il secondo comma dell’articolo 25, D.l. 179/2012:

  1. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,  che  possiede  i  seguenti requisiti:
  2. a) lettera soppressa dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99;
  3. b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
  4. c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  5. d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  6. e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  7. f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  8. g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  9. h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del  maggiore  valore  fra  costo  e  valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono  escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese  relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze   d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della  forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un  dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,  da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università  e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o  licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione   industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro

pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

 

[2] Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. 0164029 dell’8 ottobre 2013, consultabile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf

 

[3] Si riporta l’articolo 26 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012:

  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
  2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
  3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o  subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI. costituite in forma di società a  responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti  finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
  6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni

stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di   piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

  1. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
  2. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4,  comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di  quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

 

[4] Parere consultabile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2042135-parere-prot-84932-del-23-marzo-2021-compatibilita-tra-startup-e-terzo-settore

[5] Decreto consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/08/16A01716/sg

[6] Decreto consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16A08243/sg